mercoledì, 18 Febbraio 2026

Pacchetto sicurezza, bozza decreto: stretta su coltelli e ‘Daspo’ per chi aggredisce forze ordine

(Adnkronos) – Stretta su coltelli e armi improprie, nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti durante le manifestazioni, poteri rafforzati per prefetti e forze di polizia e tutele estese per gli operatori della sicurezza. È il contenuto della bozza di decreto-legge in materia di sicurezza pubblica che è sul tavolo del governo ed è oggi all'esame del Consiglio dei ministri. 
La bozza si compone di 33 articoli e interviene in modo articolato su sicurezza urbana, ordine pubblico, attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. Il provvedimento punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza giovanile e ai disordini legati alle manifestazioni pubbliche. Lo prevede il testo che, all'articolo 1, inasprisce le sanzioni per il porto ingiustificato di armi e strumenti da taglio, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli od oggetti con lama affilata o appuntita. La norma consente anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie e introduce una responsabilità pecuniaria per i genitori in caso di violazioni commesse da minori. Ampio spazio è dedicato alla sicurezza urbana. La bozza attribuisce ai prefetti il potere di individuare "specifiche aree del territorio caratterizzate da gravi e reiterate situazioni di illegalità o degrado", nelle quali può essere disposto l'allontanamento di soggetti considerati pericolosi per l'ordine pubblico. Viene rafforzata la disciplina dei Daspo urbani ed esteso l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali. Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, il decreto interviene sulle riunioni in luogo pubblico prive di preavviso, prevedendo sanzioni amministrative più elevate per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali. In questi casi la competenza è attribuita al prefetto e le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro. La bozza introduce inoltre nuove fattispecie penali. Tra queste, il reato di "rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato", punita con pene fino a venticinque anni di reclusione, e l'ampliamento della nozione di furto con destrezza, che ricomprende espressamente la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici. È prevista anche la possibilità di arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento commessi durante manifestazioni pubbliche. Il decreto interviene anche sulla tutela legale del personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, estendendo le garanzie nei procedimenti avviati in presenza di cause di giustificazione. Tra le misure previste figura inoltre l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per il rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe, attraverso accordi tra Viminale, Mit e Ferrovie dello Stato.  Tolleranza zero sulla diffusione di lame e strumenti da taglio tra i più giovani. La bozza del decreto sicurezza, all'esame del Cdm, introduce il divieto assoluto di vendita e cessione di coltelli e strumenti atti a offendere ai minori di 18 anni. La norma, che va a integrare la storica legge sulle armi del 1975, punta a frenare il fenomeno dei reati violenti commessi da adolescenti armati. Secondo il nuovo articolo 4-quater introdotto dal provvedimento, gli esercenti avranno l'obbligo di richiedere un documento di identità all'acquirente, a meno che la maggiore età non sia manifesta. Il divieto non risparmia il commercio elettronico: i siti di e-commerce e le piattaforme di vendita online dovranno implementare sistemi di verifica dell'età "efficaci e tempestivi" per impedire l'acquisto di armi bianche da parte dei minorenni. Il sistema sanzionatorio è strutturato su più livelli per colpire con forza la recidiva. La prima violazione comporta una multa da 500 a 3.000 euro. In caso di prima reiterazione, la sanzione raddoppia (da 1.000 a 6.000 euro), fino ad arrivare a un massimo di 12.000 euro per le violazioni successive. Per i negozianti, oltre alla multa, scattano sanzioni accessorie pesanti: la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni alla prima infrazione, che può arrivare a 45 giorni in caso di recidiva. Per chi elude il divieto è prevista la revoca della licenza commerciale.  La bozza del nuovo decreto sicurezza, all'articolo 4, introduce misure stringenti per l'accesso alle aree cittadine, mirando a colpire chi ha precedenti per reati violenti commessi durante eventi pubblici o contro le forze dell'ordine. Il cuore della norma prevede che il Questore possa disporre il divieto di accesso a specifiche aree urbane nei confronti di soggetti che siano stati denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) negli ultimi cinque anni. La misura scatta per reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma anche per i delitti di lesioni a pubblico ufficiale (art. 583-quater c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). Il divieto può essere esteso anche ai luoghi in cui i reati sono stati materialmente commessi.  Niente più iscrizione immediata nel registro degli indagati per chi ha agito in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l'uso legittimo delle armi. La norma modifica il codice di procedura penale introducendo un'annotazione preliminare in un "modello separato" rispetto al registro ordinario delle notizie di reato (modello 21). Qualora appaia "evidente" che il fatto è stato compiuto per una causa di giustificazione, il Pubblico Ministero non procederà all'iscrizione formale del nome del soggetto, ma utilizzerà questo nuovo canale comunicativo interno agli uffici giudiziari.  Potenziamento dei poteri di intervento preventivo per le forze dell'ordine durante le manifestazioni pubbliche. La misura è prevista dall'articolo 7, comma 2 della bozza, che va a inserire l'articolo 11-bis nel decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59. La norma disciplina l'"accompagnamento presso uffici di pubblica sicurezza per prevenire condotte di pericolo in occasione di manifestazioni pubbliche". Secondo il testo la polizia potrà accompagnare nei propri uffici e trattenere, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre le 12 ore, le persone per le quali vi sia un "fondato motivo" di ritenere che possano mettere a rischio il pacifico svolgimento di un evento. Del trattenimento e dell'orario in cui è stato compiuto deve essere data "immediata notizia al pubblico ministero". La norma prevede che, se il pubblico ministero riconosce che non ricorrono le condizioni previste per l'accompagnamento e il trattenimento, ordina il rilascio della persona accompagnata. Il provvedimento specifica inoltre che al pubblico ministero deve essere data immediata notizia anche dell'avvenuto rilascio e dell'ora in cui è avvenuto.    
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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